STATUTO

“SPECIAL  ONLUS”

 

Articolo 1

Costituzione

1.1 Ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice Civile e seguenti, è costituita l’Associazione denominata “Special - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in sigla “Special  ONLUS, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 La locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS” dovranno essere utilizzati in qualsiasi segno distintivo o rapporto con soggetti terzi.

1.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

1.4 L’Associazione ha sede in Arluno (MI) - Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sia in Italia che all’estero.

 

Articolo 2

Scopi

2.1 L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e opera nel settore dello sport dilettantistico, per il perseguimento in via esclusiva di scopi di solidarietà sociale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

2.2 In particolare l’Associazione intende diventare un punto di riferimento per tutti gli attori locali coinvolti nella trattazione delle questioni relative all’handicap operando continuativamente per la risoluzione delle problematiche legate alla disabilità e ritenendo a tale scopo fondamentale la promozione e la pratica di attività sportiva dilettantistica da parte di soggetti diversamente abili.

 

Articolo 3

Attività

3.1  L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione, per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, intende:

-          promuovere e realizzare attività sportive dilettantistiche in varie discipline sia di tipo motorio che fisico adattate alle esigenze e alle peculiarità delle persone diversamente abili;

-          favorire la crescita sportiva/umana/caratteriale dei soggetti diversamente abili attraverso la realizzazione di iniziative/progetti sportivi in ambito dilettantistico a loro diretti che ne valorizzino e consentano l’integrazione con atleti normodotati. In particolar modo attraverso la formula dello sport unificato che vede la partecipazione nella stessa compagine di atleti diversamente abili e normodotati .

3.2 L’Associazione potrà operare anche in collaborazione con altre Associazioni di settore, Enti pubblici e privati e le Istituzioni preposte che operino in ambito regionale, nazionale, comunitario e/o internazionale. 

3.3 L’Associazione potrà svolgere attività di sensibilizzazione e informazione relative al tema sport e disabilità attraverso incontri, eventi, conferenze, mostre, pubblicazioni, supporti multimediali e ogni altro mezzo di comunicazione. 

3.4 L’Associazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 4

Soci

4.1 Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari), coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione (onorari). Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.2 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia e sono altresì garantite la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

4.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione e il numero dei soci è illimitato.

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

4.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro dei soci all'organizzazione.

4.4.3 I soci cessano di appartenere all’organizzazione per:

- dimissioni volontarie;

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare;

- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare il contributo stabilito dall'assemblea;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

 

Articolo 6

Patrimonio ed Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;

- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;

- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

 

Articolo 7

Organi sociali dell'Organizzazione

7.1 Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di Controllo e di Garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Collegio dei Garanti.

7.3 Gli Organi sociali e i Collegi di Controllo e Garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

7.4 Ai soci che prestano la loro attività in modo gratuito spetta eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

 

 

 

Articolo 8

Assemblea dei soci

8.1 L’Assemblea è l’organo sovrano ed è costituita da tutti i soci all’Associazione.

8.2 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei soci. In tal seconda ipotesi l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;

- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

- eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

- approvare i regolamenti dell’Associazione;

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- fissare l’ammontare della quota associativa annuale.

8.5 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

8.7 L’assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

8.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

8.9 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.12 Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

 

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

9.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

9.6 Delle deliberazioni del  Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.7 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;

- predisporre le norme regolamentari per il funzionamento dell’Associazione;

- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell’anno di competenza ;

- determinare il programma di lavora in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che deve essere scelto tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

- deliberare in merito all’esclusione di soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

- nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall’Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;

- riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

 

 

Articolo 12

Collegio dei Garanti

12.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

Articolo 13

Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se istituito, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

13.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.3 - E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Articolo 14

Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’organizzazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 - I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 15

Norme di rinvio

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

 

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